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Variazioni colturali AGEA 2021

Pubblicato il 5 gennaio 2022 • Comune

Pubblicizzazione  elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

L’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,  ha stabilito che la banca dati catastale viene aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni sull’uso del suolo delle particelle, rese agli organismi pagatori dai soggetti interessati nel corso dell’anno e messe a disposizione dall’Agea;

la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, prevede che “In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento”.

Per consultare l’allegato:

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Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2021

Allegato formato pdf

Particelle catastali aggiornate _1

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Allegato3_ Richiesta di esercizio dell'autotutela

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